L'utilizzo degli strumenti di pesatura richiede da parte dell'utilizzatore la conoscenza delle normative metriche che lo regolamentano. Riportiamo alcune direttive riguardante gli strumenti di pesatura
VERIFICA PERIODICA
art. 1 del Decreto del Ministro dell'Industria n. 182 del 28/3/2000 - G.U. n. 154 del 4/7/2000
Circolare Ministeriale n. 1253611/2 del 4/6/01
Gli strumenti di pesatura devono essere sottoposti a verificazione periodica entro sessanta giorni dalla loro prima utilizzazione salvo non siano stati verificati dal produttore dello strumento, di regola lo strumento già verificato è riconoscibile da un etichetta di colore verde che riporta la data entro la quale deve essere effettuata la successiva verifica.
La verificazione periodica viene effettuata dalle camere di commercio presso la loro sede o su richiesta degli utenti interessati, nel luogo di utilizzazione degli strumenti, secondo modalità stabilite dalle stesse camere di commercio competenti territorialmente, con validità di anni tre.
Per richiederla è sufficiente compilare una domanda redatta su appositi moduli disponibili presso ogni Camera di Commercio, nel caso in cui la verifica venga richiesta presso il domicilio dell'utente e richiesto un versamento su bollettino postale.
Il modulo della domanda, può essere sia presentato personalmente all'ufficio metrico della Camera di Commercio, che spedito a carico dell'utente meglio se con raccomandata A.R. (la parte del versamento da spedire è quella con la causale riportata sul bollettino attestazione di versamento).
In caso di esito positivo l'addetto dell'ufficio metrico apporrà una targhetta adesiva, distruggibile in caso di rimozione, di colore verde con la data della successiva presentazione degli strumenti.
Qualora l'esito sia negativo il funzionario competente emette un ordine di aggiustamento, contro il quale è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della Camera di Commercio di competenza.
Gli strumenti non possono essere in questo caso utilizzati fino all'aggiustamento degli stessi da parte di un riparatore abilitato dall'ufficio Metrico, dopo la riparazione verrà presentata nuovamente la richiesta di verifica. La domanda di verifica periodica al dì là della scadenza triennale, deve essere inoltrata ogni qualvolta si provveda alla riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette o ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico.
Le Camera di Commercio hanno recentemente stabilito le TARIFFE per l'effettuazione delle verifiche periodiche (sia presso l'ufficio che a domicilio dell'utente); per comodità e per i doverosi raffronti economici abbiamo riassunto in due TABELLE le tariffe nostre e delle camere di Novara e del V.C.O.
Categoria |
Periodicita’ della verificazione |
Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna |
5 Anni |
Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua |
4 Anni |
Strumenti per pesare |
3 Anni |
Complessi di misura per carburanti |
2 Anni |
Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti |
Garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti conservando ogni documento ad essi collegati, mantenere l'integrità della targhetta di verificazione nonché ogni altro sigillo presente sullo strumento.
Non utilizzare, a pena di severe sanzioni amministrative, gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. (Questo vuole anche dire che uno strumento con verifica SCADUTA essendo NON CONFORME non può essere utilizzato !)
Qualora gli Ufficiali Metrici, nel corso dell'attività ispettiva, riscontrino la non corrispondenza a disposizione di legge, elevano un processo verbale, che dovrà essere pagato entra 60 gg. dalla data della notifica.
In caso di mancato pagamento entro il termine, il verbale verrà trasmesso all'ufficio competente che emetterà la relativa ordinanza.
L'importo varia a seconda delle leggi violate, se il verbale viene pagato entro 60 gg. la sanzione è applicata in misura ridotta, e consiste nel doppio del minimo previsto dalla legge, o in un terzo del massimo, se più favorevole.
Violazioni |
Sanzioni |
Ricorso |
Detenzione nell'esercizio di un'attività commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico, di misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero uso di pesi e di misure senza osservare le prescrizioni di legge |
206 € |
Prefetto |
Omessa verificazione periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance) |
516 € |
CCIAA |
La vendita a peso è regolamentata dalla legge 05/08/1981 N. 441 e dal decreto Ministeriale del 21/12/1984 di attuazione
Legge 05/08/1981 N. 441 Vendita a peso netto delle merci
Decreto Ministeriale 21/12/1984 Norme di esecuzione della Legge 05/08/1981
Strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto e relativa precisione dello strumento
Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto, gli stumenti devono essere collocati in modo tale da permettere all'acquirente la visione libera e immediata l'indicatore del peso e dell'intera parte frontale e laterale della bilancia. Le bilance da usare nella vendita al minuto di merci sfuse devono avere una particolare divisione in base alla categoria di prodotti da pesare
Categoria di prodotti |
Divisione |
1 - prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati |
5 g |
2 - salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie |
2 g |
3 - tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche |
1 g |
I prodotti venduti a peso debbono essere venduti "al netto della tara“, ossia al netto di ciò che avvolge il prodotto che se unito ad esso e con esso viene venduto. Non rientra nella tara l’involgente protettivo di cui all’art. 12 del D.M. 21.12.1984. L’involgente protettivo non va confuso con il contenitore, o confezione o imballaggio che dir si voglia, di qualunque tipo, in cui un prodotto si trovi racchiuso, poichè risponde ad una funzione diversa.
La vendita a peso lordo anziché al peso netto comporta la violazione dell’art. 515 C.P. (frode nell’esercizio del commercio), che è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 €.
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Le norme riportate sono tratte dalle Camere di Commercio e Fonti Autorevoli, le informative vengono riportate nel modo più fedele possibile, al fine di offrire un servizio all'utente, non si risponde per eventuali inesattezze