Normativa DM 93/2017 - ALFA SERVICE

dal 2005
Laboratorio Metrologico Indipendente
Laboratorio di Taratura LAT 296
Laboratorio Metrologico Indipendente dal 2005
Organismo di Verificazione DM 93/17 NO 271
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Verifiche periodiche - Riapertura del "periodo transitorio"
A decorrere dal giorno 1 maggio 2019, grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del "decreto crescita - DL 34/2019" che contiene al suo interno l'articolo 42, i laboratori in possesso di determinati requisiti (come il nostro) possono nuovamente operare secondo i termini del "periodo transitorio" sino alla data del 30 giugno 2020.
Di seguito il testo publicato :

Articolo 42 - Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)
  1. Il periodo transitorio previsto all’articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro delle sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, è prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento.
  2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica relativa all’accreditamento.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017

Ricordiamo che la "verificazione periodica" è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.
Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell'allegato IV al D.M. n. 93/2017, che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare. Successivamente, la verificazione viene effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV e decorre dalla data dell'ultima verificazione.
Il titolare dello strumento di misura dovrà richiedere una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

Verifiche periodiche - Competenze passate dagli Uffici metrici delle Camere di Commercio agli Organismi accreditati
A decorrere dal giorno 19 marzo 2019, gli Uffici metrici delle Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.M. 2 aprile 2017 n. 93, non eseguiranno più le verifiche periodiche sugli strumenti di misura.
L'art. 18 comma 2 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 - entrato in vigore il 18 settembre 2017 - ha infatti fissato il termine del periodo transitorio, della durata massima di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, consentendo così alle Camere di Commercio di eseguire la verificazione periodica degli strumenti metrici fino al 18 marzo 2019, al fine di soddisfare tutte le richieste di verificazione periodica pervenute.
Dopo tale data, i titolari degli strumenti metrici dovranno presentare richiesta di verificazione periodica esclusivamente agli Organismi accreditati in possesso dei requisiti specificati all'Allegato I del D.M. n. 93/2017, che abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad Unioncamere e che risultino iscritti nell'apposito elenco nazionale.
Ricordiamo che la "verificazione periodica" è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.
Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell'allegato IV al D.M. n. 93/2017, che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare. Successivamente, la verificazione viene effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV e decorre dalla data dell'ultima verificazione.
Il titolare dello strumento di misura dovrà richiedere una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
Per saperne di più dal sito UNIONCAMERE e per scaricare l'elenco degli Organismi che effettuano la verificazione periodica clicca qui.
Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del D.M. n. 93/2017 clicca qui.

Novità Legislative

DECRETO 21 aprile 2017 , n. 93



In data 20/06/2017 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto n.93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea" che riorganizza il sistema della Verificazione Periodica degli strumenti di misura, e quindi anche nel caso particolare che ci rigurda, ovvero gli strumenti per pesare. Il nostro laboratorio, da tempo consapevole dell'imminente novità legislativa, ha quindi già iniziato il percorso per allinearsi alla nuova normativa, ed in particolare punta all'ottenimento dell'accreditamento secondo la norma 17025, quale "laboratorio di taratura e di prova", al fine di poter ampliare la gamma di servizi offerti alla nostra stimata clientela, oltre che ottemperare nel modo più idoneo ai requisiti imposti dal decreto in oggetto. Nel frattempo le autorizzazioni e le abilitazioni che abbiamo restano valide, ancor più per via del fatto che da poco, oltre ad essere abilitati dalla CCIAA di Novara, siamo stati anche abilitati da UNIONCAMERE (l'iter è in fase conclusiva, ma di fatto già potremmo operare) pertanto un bel passo in avanti in previsione di quanto specifica il nuovo decreto lo abbiamo già intrapreso.


Va detto che le nuove norme comporteranno parecchi adempimenti in più per l'utente metrico (che ora diventa "titolare dello strumento" ovvero la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura) il che suggerirà di ampliare la proposta di supporto alla clientela, con nuovi strumenti innovativi anche software, per semplificare il più possibile il rispetto delle tempistiche che ora diverranno stringenti e cogenti.


Il decreto ha anche introdotto alcune significative novità, per quanto riguarda l'applicazione delle norme, ovvero ora è davvero più semplice capire in quali casi si DEVE utilizzare uno strumento per pesare DI TIPO LEGALE ed in particolare la norma definisce :

  • «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
  • «strumento di misura», uno strumento di cui all’articolo 1, comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale;
  • «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura;
  • «libretto metrologico», il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell’allegato V;


Da ciò si evince chiaramente che TUTTI gli strumenti per pesare utilizzati in qualsivoglia TRANSAZIONE COMMERCIALE debbano essere DI TIPO LEGALE e quindi sottoposti A VERIFICA PERIODICA, così come gli strumenti per pesare IN AMBITO SANITARIO, oltre che quelli usati anche da parte degli organismi di controllo (NAS / ARPA / ASL ecc) e altri ancora. Al fine di meglio chiarire questo aspetto, specifichiamo quali sono le tipologie più comuni nelle quali per l'uso di uno strumento per pesare ne viene sottovalutata l'importanza :
  • Determinazione o controllo del peso in fase di ricevimento / spedizione merci (in tutti i casi ove sul DDT o sulla FATTURA compaia un peso)
  • Determinazione o controllo del peso per la cura di un paziente (Bilancia Pesaneonati, Pesapersone ecc). Nella fattispecie vanno ricondotte anche le bilance "a gettone" (o similari) qualora capiti che la determinazione del peso induca un medico, un farmacista (o altra persona alla quale ci si rivolge con fiducia) a fornire un farmaco o altri alimenti idonei ad alleviare il problema rilevato mediante IL PESO.
  • Determinazione o controllo del peso nella vendita di prodotti COTTI o PRECONFEZIONATI qualora il peso sia indicato (ad esempio "bistecca da tot grammi) o (vaschetta di gelato da tot grammi)
  • Determinazione o controllo del peso in occasione di controlli sanitari, o di altro genere (in questi casi molto delicati, il mancato uso di uno strumento legale o anche solo la mancata verifica, porterebbe all'annullamento della scopera di eventuali irregolarità, con conseguente danno per tutti)
  • Altre circostanze che ci verranno in mente, le aggiungeremo ...

Altre importanti novità riguardano la PERIODICITA' della VERIFICA, così come segue :
  • Strumenti per pesare a funzionamento automatico - selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo : 1 ANNO
  • Altre tipologie di strumenti automatici (AWI - MID) : 2 ANNI
  • Strumenti per pesare a funzionamento non automatico : 3 ANNI
  • Pesi : 4 ANNI
  • Si ricorda che I PESI vanno anch'essi sottoposti a verifica, possono essere verificati SOLO in laboratorio e SOLO NEI LABORATORI IDONEI COME GIA' ORA LO E' IL NOSTRO. In pratica se avete una bilancia (per esempio la classica bilancia da orefice) e chi ve la verifica NON VI DA' ANCHE LA VERIFICA DEI PESI A CORREDO, di fatto state usando uno strumento NON LEGALE (in quanto i pesi non essendo stati verificati perdono la loro validità legale) e sareste esposti al rischio di SANZIONI PIUTTOSTO SALATE

Infine gli strumenti DOVRANNO ESSERE DOTATI DI UN LIBRETTO METROLOGICO, e qualora non ne siano provvisti in fase di immissione sul mercato, L'ONERE DELLA FORNITURA SPETTA AL LABORATORIO CHE EFFETTUA LA VERIFICA, SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER IL TITOLARE DELLO STRUMENTO, pertanto qualora qualche soggetto vi chiedesse di PAGARE UNA CIFRA DIFFERENTE SE AVETE O NON AVETE IL LIBRETTO, sappiate che non è corretto e tale comportamento va segnalato e sanzionato. Ovviamente il nostro laboratorio ha già predisposto un LIBRETTO METROLOGICO da fornire GRATUITAMENTE a che ne risulterà sprovvisto, e che si rivolgerà a noi per la VERIFICA PERIODICA.


Violazioni

Sanzioni

Ricorso

Detenzione nell'esercizio di un'attività commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico, di misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero uso di pesi e di misure senza osservare le prescrizioni di legge
(art. 692 C.P. depenalizzato con art.55 DLGS 507/99)

206 €

Prefetto

Omessa verificazione periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance)

516 €

CCIAA
Ufficio Sanzioni


CONTROLLO DELLA VENDITA A PESO NETTO


La vendita a peso è regolamentata dalla legge 05/08/1981 N. 441 e dal decreto Ministeriale del 21/12/1984 di attuazione

Legge 05/08/1981 N. 441 Vendita a peso netto delle merci

Decreto Ministeriale 21/12/1984 Norme di esecuzione della Legge 05/08/1981

  • Strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto e relativa precisione dello strumento

  • Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto, gli stumenti devono essere collocati in modo tale da permettere all'acquirente la visione libera e immediata l'indicatore del peso e dell'intera parte frontale e laterale della bilancia. Le bilance da usare nella vendita al minuto di merci sfuse devono avere una particolare divisione in base alla categoria di prodotti da pesare


Categoria di prodotti

Divisione
minima

1 - prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati

5 g

2 - salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie
animale, prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, thè, funghi e
tutti i rodotti alimentari non specificati al n. 1 e al n. 3

2 g

3 - tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche

1 g


Vendita al netto della tara


I prodotti venduti a peso debbono essere venduti "al netto della tara“, ossia al netto di ciò che avvolge il prodotto che se unito ad esso e con esso viene venduto. Non rientra nella tara l’involgente protettivo di cui all’art. 12 del D.M. 21.12.1984. L’involgente protettivo non va confuso con il contenitore, o confezione o imballaggio che dir si voglia, di qualunque tipo, in cui un prodotto si trovi racchiuso, poichè risponde ad una funzione diversa.
La vendita a peso lordo anziché al peso netto comporta la violazione dell’art. 515 C.P. (frode nell’esercizio del commercio), che è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 €.

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Le norme riportate sono tratte dalle Camere di Commercio e Fonti Autorevoli, le informative vengono riportate nel modo più fedele possibile, al fine di offrire un servizio all'utente, non si risponde per eventuali inesattezze


Alfa Service di Calzeroni Fabio, Cazzola Antonio & C. s.n.c.
Sede Legale : Via Borgomanero,26 - 28040 Paruzzaro (NO) - Laboratorio : Via Novara,131 - 28021 Borgomanero (NO)
Codice Fiscale e Partita IVA : IT02015390038 - SDI : KRRH6B9 - Rea NO 210198 - email : posta @ alfas.it - pec : posta @ pec.alfas.it - Tel. 0322 538254 - Cell. 348 5261880
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