Un estratto dalle normative inerenti i misuratori fiscali (registratori di cassa)
La normativa relativa agli apparecchi denominati "misuratori fiscali" (di seguito abbreviati M.F.) è ampia ed articolata, ne riassumiamo i punti essenziali.
Ogni attività che ha l'obbligo di utilizzo del M.F. deve avere i seguenti documenti:
- Libretto di dotazione del registratore di cassa, le cui pagine sono numerate progressivamente e su cui appaiono i dati dell’azienda e le verifiche periodiche effettuate. Sul libretto sono annotati anche gli interventi compiuti dal tecnico;
- Registro dei corrispettivi giornalieri, in cui a fine serata viene trascritto l’ammontare di tutte le operazioni concluse quotidianamente. Nel caso di vendita diretta dei prodotti il registro deve essere tenuto nel punto vendita;
- Registro per mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa (corrispettivi di emergenza);
- Copia dei documenti relativi alla messa in servizio del misuratore fiscale e ricevuta di ritorno della copia spedita all’Agenzia delle Entrate competente (per il periodo ante 2014).
Provvedimento 28 luglio 2003 (Art. 1 paragrafo 8 comma 1 )
Responsabilità (fonte parziale)
- In base alla normativa vigente l’utente non può utilizzare o detenere , nei locali predisposti alla vendita, apparecchi non sottoposti a verifica annuale e privi della targhetta di verifica episodica.
- Responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio, e della documentazione inerente, è l’utilizzatore dello stesso. Ovviamente risponde anche dell’integrità del sigillo e dell’etichetta di verificazione periodica.
- Inoltre, in caso di guasto dell’apparecchio, il contribuente è chiamato a richiedere tempestivamente l’intervento della ditta di manutenzione e ad annotare la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione. Fino al ripristino del misuratore fiscale, al posto dello scontrino fiscale è necessario provvedere alla distinta annotazione sul registro di mancato funzionamento del registratore di cassa ciascuna operazione.
- Si ricorda che dal 2014 è stato abolito l’obbligo di inviare la dichiarazione cartacea in caso di attivazione, variazione, e disinstallazione del registratore di cassa; tale adempimento viene svolto telematicamente da parte della ditta installatrice-manutentrice.
Le sanzioni in materia di registratore di cassa riguardano (fonte parziale)
- Omessa installazione del registratore di cassa, con una sanzione che varia da 1.032,00 € a 4.131,00 € (art. 11, comma 5 del DLgs 471/97). Sanzione accessoria (art. 12, comma 3 del DLgs. 471/97) è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo compreso da quindici giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi;
- Mancata tempestiva richiesta d’intervento per la manutenzione del misuratore, per cui è prevista una sanzione da 258,00 € a 2.065,00 € (art. 6, comma 3 del DLgs. 471/97);
- Mancata esecuzione della verificazione periodica, ovvero l’utilizzo di un registratore di cassa senza il bollino verde o con i termini scaduti. In questo caso, le sanzioni sono equiparate a quelle per la mancata emissione dello scontrino, ossia non inferiore a 516,00 €.
- Mancata emissione dello scontrino fiscale, in questo caso la sanzione è pari al 100% dell’imposta corrispondente agli importi non documentati (art. 6, comma 3 del DLgs 471/97 e, in ogni caso, non inferiore a 516,00 €. È prevista anche una sanzione accessoria, quando sono state commesse tre distinte violazioni (non necessariamente in tempi diversi) che prevede la sospensione della licenza, o dell’esercizio dell’attività, per un periodo compreso fra tre giorni e un mese (estendibile fino a sei mesi nel caso di corrispettivi non documentati per oltre 50.000,00 €);
Elenco dei laboratori e dei tecnici abilitati sul territorio nazionale
La normativa integrale è consultabile nella sezione "normative" del nostri sito