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Servizio di Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale (SCM-01) in base alla tabella allegata al certificato di accreditamento 296T Rev. 01 scad. 2024-10-05 - Laboratorio ALFA SERVICE SNC - Organismo di Verificazione riconosciuto da Unioncamere con la sigla NO271

Quali strumenti verifichiamo?


La Verificazione Periodica, serve agli enti pubblici o privati che abbiano il bisogno di avere una costante affidabilità metrologica di ogni strumento di pesatura in possesso secondo le norme vigenti. Il nostro laboratorio è abilitato ad effettuare la verificazione periodica sia di strumenti a funzionamento automatico (AWI) che non automatico (NAWI) compreso le pese ponte e le bilance ad asta e a due piatti.

Chi ha l'obbligo di verificare le bilance?


La verifica periodica è un requisito obbligatorio per dispositivi utilizzati in contesti legali, come definito dalla Direttiva 2014/31/UE. Questi dispositivi, inclusi sistemi di pesatura impiegati in transazioni commerciali o per motivi di interesse pubblico, salute, tassazione e tutela dei consumatori, devono sottostare a controlli regolari. Ad esempio, bilance usate nella compravendita di merci o in ambito sanitario per pesare pazienti a scopi diagnostici sono soggette a tale verifica. Al contrario, dispositivi usati esclusivamente per controlli interni non richiedono questa procedura.

Che obblighi ha il titolare di uno strumento di misura ?


Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto n. 93 del 21 aprile 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, che aggiorna la normativa sui controlli degli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legali, conformemente alle normative nazionali ed europee, sostituendo le precedenti disposizioni. Questi strumenti, come bilance, etichettatrici peso/prezzo, selezionatrici ponderali, distributori di carburanti e sistemi di misura del gas, devono garantire la lealtà nelle transazioni commerciali, l'accuratezza fiscale, la tutela dei consumatori e la sicurezza pubblica, tra le altre funzioni di interesse pubblico. Il decreto introduce nuovi obblighi per i proprietari di tali strumenti.

Obbligo di Richiesta di Verifica Periodica

I titolari degli strumenti devono richiedere la verifica periodica dello strumento con le periodicità indicate al punto 1 dell’allegato IV al D.M. 93/2017, a partire dalla data della loro messa in servizio e, comunque, non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare.
Successivamente (e comunque nel caso in cui gli strumenti alla data di entrata in vigore del decreto siano già in servizio e sottoposti a precedente verifica periodica), devono richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica.
Gli strumenti che vengono riparati possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore per un massimo di dieci giorni lavorativi. Entro tale termine il titolare dello strumento deve richiedere la verifica periodica; una volta fatta la richiesta, potrà utilizzare gli strumenti fino all’esecuzione della verifica.
La verifica periodica è eseguita dagli organismi entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta del titolare dello strumento.

Obbligo Conservazione Strumento e Documentazione

Fatti salvi gli eventi imprevedibili o rispetto ai quali non abbiano un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza, i titolari degli strumenti sono obbligati a:
1)    mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
2)     curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
3)    conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
4)    curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e astenersi dall’utilizzarli quando  sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Obblighi di Comunicazione

Oltre agli obblighi sopra elencati relativi alla tenuta dello strumento e alla verifica del mantenimento della sua conformità nel tempo, i titolari degli strumenti di misura sono altresì soggetti ai seguenti obblighi di comunicazione (sempre tramite PEC) alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio.
Entro 30 giorni essi devono comunicare la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e i seguenti ulteriori elementi:
a)  nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura;
b)  indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente;
c)  codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto;
d)  tipo dello strumento di misura;
e)  marca e modello dello strumento di misura;
f)  numero di serie dello strumento di misura, se previsto;
g) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare;
h)  caratteristiche metrologiche dello strumento;
i)  specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.

Che sanzioni ci sono se non adempio agli obblighi?


La verifica periodica è un requisito obbligatorio per dispositivi utilizzati in contesti legali, come definito dalla Direttiva 2014/31/UE. Questi dispositivi, inclusi sistemi di pesatura impiegati in transazioni commerciali o per motivi di interesse pubblico, salute, tassazione e tutela dei consumatori, devono sottostare a controlli regolari. Ad esempio, bilance usate nella compravendita di merci o in ambito sanitario per pesare pazienti a scopi diagnostici sono soggette a tale verifica. Al contrario, dispositivi usati esclusivamente per controlli interni non richiedono questa procedura.

A chi rivolgersi per la Verifica Periodica ?


La verifica periodica viene effettuata unicamente da organismi o laboratori accreditati come il nostro, in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17025 o 17065 (art. 4 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93) ed è quindi a queste realtà che bisogna necessariamente rivolgersi.


Periodicità dei controlli
Le periodicità delle verifiche sono state stabilite dal DM 93/2017 come segue:
TIPOLOGIA
ANNI
Strumenti per pesare automatici AWI per confezionamento o controllo ponderale di prodotti preconfezionati comprese le etichettatrici di peso o peso/prezzo.
1
Strumenti per pesare automatici AWI con impieghi diversi da quelli specificati sopra.
2
Strumenti per pesare non automatici NAWI
Pese a ponte per autocarri

3
STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO (AWI)
VERIFICAZIONE PERIODICA IN CONFORMITÀ ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’ALLEGATO II DEL D.M. N. 93 DEL 21 APRILE 2017
E SCHEDA I DELLA DIRETTIVA MISE DEL 6 DICEMBRE 2021.
TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO
CLASSE
CAMPO DI MISURA
Selezionatrici ponderali
Etichettatrici di peso e di peso/prezzo
XIII(x) - Y(a)
Fino a 80 kg
Contrassegno di Esito Positivo

Contrassegno di Esito Negativo

STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO (NAWI)
VERIFICAZIONE PERIODICA IN CONFORMITÀ ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’ALLEGATO II E ALLEGATO III SCHEDA A DEL D.M. N. 93 DEL 21 APRILE 2017
CLASSE DI PRECISIONE (OIML R47)
CAMPO DI MISURA
IFino ad 1 kg
IIFino a 150 kg
III e IIIIFino a 80.000 kg
MODULO PER LA RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON IMPEGNATIVA






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