Novità Legislative
LIBRETTO METROLOGICO (D.M.21 aprile 2017 , n. 93)
Il decreto 21 aprile 2017 n. 93 prevede l'utilizzo del libretto metrologico per la registrazione di tutti gli interventi effettuati su uno strumento (esempio bilancia, selezionatrice, ecc.).
Il libretto metrologico è una novità per quei laboratori che si sono occupati finora di verificazioni periodiche di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) e di strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) aventi decreto nazionale.
L'utilizzo del libretto metrologico è previsto già dall'entrata in vigore del decreto. Questo significa che a seguito di tutte le verificazioni periodiche effettuate a partire dal 18/09/2017 dovrà essere rilasciato un libretto metrologico anche per tutti quegli strumenti che fino ad ora non lo possedevano.
Il libretto metrologico pertanto dovrà essere fornito per strumenti nuovi e per strumenti in servizio, sia che abbiano approvazione nazionale, sia che abbiano approvazione europea.
Se non fornito dal fabbricante, il libretto deve essere fornito gratuitamente dal laboratorio che effettua la prima verificazione periodica o dalla CCIAA ( e dal laboratorio abilitato, anche se questo non è indicato nel decreto, immagino per errore) che effettua, nel periodo transitorio, operazioni di verificazione periodica su strumenti già in servizio all'entrata in vigore del decreto (art. 4 comma 12). Il decreto non riporta alcun obbligo per il fabbricante di fornire il libretto metrologico.
Il libretto può essere su supporto cartaceo o informatico (art. 2 comma 1o). Il decreto non definisce però ad esempio quale tipo di formato informatico.
Il libretto è previsto per tutti gli strumenti disciplinati dal decreto e di conseguenza, nel settore degli strumenti per pesare, per:
- Bilance e NAWI in generale
- Selezionatrici ponderali, riempitrici gravimetriche, AWI in generale
- Masse
Il decreto 21 aprile 2017 n. 93 non riporta un formato consigliato o prescritto per il libretto, contrariamente al decreto 18 gennaio 2011, n. 31 che invece in allegato II riportava i contenuti e la veste grafica a cui conformarsi.
Il decreto definisce invece (allegato V) dei contenuti minimi da riportare nel libretto e che sono riportati qui di seguito.
Ad uso dei laboratori abilitati per la verificazione periodica degli strumenti MID, in corsivo/sottolineato sono evidenziate le informazioni che non erano richieste nel libretto previsto dal decreto 18 gennaio 2011, n.31:
- Nome, indirizzo del titolare dello strumento ed eventuale partita IVA ;
- Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
- codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
- Tipo dello strumento;
- Marca e modello;
- Numero di serie;
- Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale;
- Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;
- Data di messa in servizio;
- Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;
- Data e descrizione delle riparazioni;
- Data della verificazione periodica e data di scadenza;
- Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo» (il decreto non indica però cosa si intenda per "strumento temporaneo")
- Controlli casuali, esito e data. (i controlli casuali sono quelli effettuati dalle CCIAA)
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