- Analisi della situazione
- Individuazione delle eventuali criticità o non conformità
- Proposta economica per l'eventuale fornitura di strumenti idonei
- Compilazione di tutta la documentazione da presentare alla competente CCIAA
- Verifica metrologica
- Assistenza futura
- è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo
- chiuso in assenza dell’acquirente
- preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e quindi sempre uguale
- non possa essere modificata la quantità senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso
- normativa comunitaria, attuata nell’ordinamento nazionale con apposita serie di provvedimenti.
A sua volta questo gruppo si articola in due serie distinte, riguardanti rispettivamente:
- i liquidi alimentari
- tutti gli altri tipi di prodotti (sia solidi che liquidi o di altra natura)
- normativa nazionale, molto simile nei contenuti e nelle procedure a quella comunitaria, ma a differenza di quella, rivolta solamente ai prodotti destinati al mercato nazionale.
- relativamente alla normativa di derivazione comunitaria: garantire la libera circolazione dei prodotti all’interno del territorio della Comunità Europea, fissando una serie di requisiti e standard comuni ed i relativi metodi di controllo;
- garantire la tutela dei consumatori nell’ambito delle transazioni realizzate mediante determinazioniquantitative effettuate in assenza degli stessi, attraverso un sistema di procedure e controlli finalizzati ad assicurare la conformità, entro determinate tolleranze, del contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati con quello dichiarato;
- garantire nello stesso tempo la trasparenza del mercato, in questo settore
- contenuto nominale (in massa o in volume) di un imballaggio preconfezionato: il contenuto indicato sull’imballaggio, corrispondente alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere;
- contenuto effettivo: la quantità, in termini di massa o volume, di prodotto che esso contiene realmente;
- lotto: si intende per lotto, in sede di controllo presso il fabbricante, “l’insieme degli imballaggi preconfezionati dello stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo” (generalmente viene assunto pari alla produzione massima oraria della catena di riempimento);
- contenuto minimo tollerato: è il valore che si ottiene sottraendo dalla quantità nominale di un imballaggio preconfezionato il corrispondente errore massimo tollerato, previsto dalla normativa;
- imballaggi preconfezionati difettosi: i singoli elementi del lotto, il cui contenuto effettivo sia inferiore al contenuto minimo tollerato.
- il rispetto dei valori di tolleranza fissati dalla normativa viene determinato non soltanto con riferimento al singolo imballaggio preconfezionato, ma all’intero lotto produttivo;
- il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale; pertanto non è sufficiente che l’eventuale differenza del singolo imballaggio preconfezionato sia compresa nella tolleranza prevista, ma le differenze, con riferimento ad un certo lotto produttivo, devono essere distribuite in modo equilibrato intorno al valore della quantità nominale (vale a dire: se ho un elemento del lotto che presenta una differenza in meno, all’interno dello stesso lotto ce ne deve essere un altro che presenta una differenza analoga in più, in modo che il valore medio, calcolato su tutti i componenti del lotto, non risulti inferiore alla quantità nominale;
- in base alla consistenza numerica del lotto, il numero degli eventuali imballaggi preconfezionati difettosi (vedi sopra) non deve essere superiore a dei valori fissati dalla normativa (c.d. criteri di accettazione/rifiuto);
- nessuno degli imballaggi preconfezionati difettosi può presentare un errore in meno (differenza tra quantità nominale e contenuto effettivo), superiore a due volte la tolleranza ammessa (tali prodotti sono considerati non commerciabili).
- Il produttore, ovvero l’importatore di imballaggi preconfezionati deve anzitutto verificare se il prodotto di interesse rientra fra quelli per cui sono previste dalla normativa gamme obbligatorie di formato, ed attenersi ai valori consentiti.
- Il produttore stesso deve quindi garantire che il contenuto effettivo degli stessi corrisponda alla quantità nominale, entro le tolleranze e secondo i criteri previsti. A tal fine la normativa prevede che il contenuto effettivo deve essere misurato oppure controllato, sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento ovvero dell’importatore (nel caso di imballaggi preconfezionati provenienti da paesi terzi rispetto alla Comunità Europea).
- L’importatore, anziché effettuare egli stesso la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie necessarie ad assicurare la conformità degli imballaggi preconfezionati (ad es. può esibire la documentazione relativa a controlli effettuati presso il produttore nel paese di origine).
- La misurazione o il controllo devono essere effettuati (in termini di massa o volume) mediante uno strumento di misura di tipo legale.
- la quantità effettiva viene misurata manualmente, all’atto del riempimento di ogni singolo imballaggio preconfezionato, con uno strumento di tipo legale (verificazione metrica prima e periodica); questa modalità è applicabile ovviamente nel solo caso di produzioni in piccole quantità, di solito a carattere artigianale;
- Circolare Ministeriale numero 71/2 del 19 settembre 1995 ed alla Circolare Ministeriale numero 43 del 17 aprile 1996
- Per gli imballaggi preconfezionati che seguono la normativa nazionale, le relative norme specificano anche quali caratteristiche (divisione minima) debbano avere gli strumenti per pesare utilizzati a fini di controllo, e prevedono inoltre l’eventuale obbligo per il fabbricante, in relazione alle caratteristiche dello strumento utilizzato per il riempimento, di inserire nella catena di confezionamento una selezionatrice ponderale.
- Il produttore/importatore deve registrare i risultati dei controlli effettuati, conservando e tenendo a disposizione i relativi documenti, per attestare che i controlli stessi e le relative correzioni o aggiustamenti sono stati eseguiti in modo corretto.
- I fabbricanti e gli importatori di imballaggi preconfezionati che seguono la normativa nazionale sugli imballaggi preconfezionati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero competente, anche per il tramite dell'ufficio metrico territorialmente competente, il codice secondo cui sarà formata la sigla identificativa del lotto produttivo. Tale comunicazione dovrà essere resa prima dell'inizio della produzione o dell'importazione.
- sono predisposti per una chiusura ermetica e destinati al deposito, trasporto o fornitura di liquidi;
- capacità nominale superiore o uguale a 5 ml e non superiore a 10 litri;
- hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti ad un dato livello o ad una data percentuale della loro capacità raso bordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.
- Il simbolo “e” deve corrispondere esattamente a quello indicato nell’allegato I del D.M. 05.08.1976;
- Il simbolo “e” non deve alterare le caratteristiche dell’imballaggio e quelle del prodotto confezionato;
- Il simbolo “e” deve avere una altezza minima di 3 mm;
- Il simbolo “e” deve essere collocato nello stesso campo visivo dell’indicazione della quantità nominale;
- È vietato l’apposizione di contrassegni che potrebbero generare confusione sul mercato con il marchio “e”.
- La massa indicata sull’etichetta corrisponde alla massa nominale, deve essere indicata in grammi “g” o in kilogrammi “kg”;
- Le unità di misura della massa nominale devono corrispondere a quelle del sistema SI e devono essere riprodotti in modo corretto;
- L’altezza minima delle cifre indicanti la massa nominale risulta dalla seguente tabella
Massa nominale | Altezza minima |
---|---|
≤ 50 g | 2 mm |
> 50 g – 200 g | 3 mm |
> 200 g – 1.000 g | 4 mm |
> 1.000 g | 6 mm |
- Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere apposte in forma indelebile;
- Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere ben leggibili;
- Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio;
- Indicazioni metrologiche aggiuntive sono vietate.
Peso nominale della confezione | massima differenza in meno del preimballaggio | divisione di verifica (e) della bilancia (min. 1/5 massima differenza) | portata massima della bilancia con 3.000 divisioni | classe di precisione della bilancia |
100 g | - 4,5 g | 0,5 g | 1,5 kg | III |
200 g | - 9,0 g | 1,0 g | 3,0 kg | III |
250 g | - 9,0 g | 1,0 g | 3,0 kg | III |
500 g | -15,0 g | 2,0 g | 6,0 kg | III |
1.000 g | -15,0 g | 2,0 g | 6,0 kg | III |
2.000 g | -30,0 g | 5,0 g | 15,0 kg | III |
- Condizione 1: la media dei pesi effettivi di tutti i preimballaggi (peso netto effettivo) NON può mai essere minore del peso nominale (peso indicato sull’etichetta).
- Condizione 2: nessun peso netto effettivo deve essere minore della differenza massima consentita.
- Condizione 3: tutti i preimballaggi devono essere provvisti di un sigillo che si distrugge nel caso di apertura.
- Esempio:
Vasetto numero | peso nominale in g | peso netto effettivo pesato in g |
---|---|---|
1 | 500 | 496 |
2 | 500 | 508 |
3 | 500 | 482 (!!!) |
4 | 500 | 494 |
5 | 500 | 488 |
6 | 500 | 510 |
7 | 500 | 482 (!!!) |
8 | 500 | 508 |
9 | 500 | 502 |
10 | 500 | 498 |
Totale | 4.968 |
Peso nominale della confezione | massima differenza in meno del singolo preimballaggio | divisione di verifica (e) della bilancia (min. 1/5 massima differenza) | portata massima della bilancia con 3.000 divisioni | classe di precisione della bilancia |
100 g | - 4,5 g | 0,5 g | 1,5 kg | III |
200 g | - 9,0 g | 1,0 g | 3,0 kg | III |
250 g | - 9,0 g | 1,0 g | 3,0 kg | III |
500 g | -15,0 g | 2,0 g | 6,0 kg | III |
1.000 g | -15,0 g | 2,0 g | 6,0 kg | III |
2.000 g | -30,0 g | 5,0 g | 15,0 kg | III |
- l’indicazione della loro massa o volume, espressa, rispettivamente in chilogrammi o grammi ed in litri, centilitri o millilitri; il valore numerico deve essere seguito dal simbolo dell'unità di misura usata o dal suo nome per esteso, secondo le relative prescrizioni. Vedere anche la pagina sulle unità di misura legali;
- le cifre relative alle suddette iscrizioni devono avere le dimensioni seguenti, in relazione alla quantità nominale del contenuto:
- per una quantità nominale fino a 50 grammi o millilitri l'altezza minima è di 2 millimetri,
- oltre 50 e fino a 200 incluso è di 3 millimetri,
- oltre 200 e fino a 1000 incluso è di 4 millimetri,
- oltre 1000 è di 6 millimetri;
- le iscrizioni relative alla quantità nominale devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione dell'imballaggio preconfezionato e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto;
- è vietato accompagnare l’iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisioni o ambiguità, quali “circa” o altri termini analoghi.
- l’istituzione di un marchio comune relativo agli imballaggi preconfezionati (Decreto Ministeriale 05 agosto 1976);
- la formalizzazione di metodi di controllo standard valevoli in tutti gli Stati membri, in modo da garantire, congiuntamente al punto 2, la leale concorrenza tra i vari operatori economici nell’ambito dell’unione;
- la definizione di iscrizioni metrologiche standardizzate e quindi comprensibili in tutti i paesi della Comunità Europea;
- la definizione di tolleranze di riempimento comuni (errori massimi tollerati in meno), funzioni esclusivamente delle quantità nominali di riempimento;
- direttiva 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura;
- direttiva 76/211/CEE relativa al preconfezionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati, ultima modifica dalla direttiva 2007/45/CE;
- direttiva 2007/45/CE.
- decreto legge 03 luglio 1976, numero 451, convertito, con modifiche, in Legge 19 agosto 1976, numero 614, ultima modifica dal decreto legislativo 25.01.2010, n. 12 (alimentari liquidi);
- decreto ministeriale 05 agosto 1976 (alimentari liquidi);
- decreto ministeriale 13 marzo 1979 (alimentari liquidi);
- legge 25 ottobre 1978, numero 690, ultima modifica dal decreto legislativo 25.01.2010, n. 12 (imballaggi preconfezionati condizionati in massa);
- decreto ministeriale 27 febbraio 1979 (imballaggi preconfezionati condizionati in massa);
- decreto legislativo 25.01.2010, n. 13 (abrogazione delle gamme nominali eccetto il vino e le bevande spiritose ecc.).
Sorveglianza
- sulle quantità effettive contenute nei singoli imballaggi preconfezionati;
- sulle iscrizioni relative;
- sulle registrazioni del campionamento statistico;
- sugli strumenti usati per il controllo degli imballaggi preconfezionati.